Il Consiglio dei Saggi
Della Gran Loggia di Ritualistica e Ricerca
Art.1 Il Consiglio dei Saggi è garante della continuità e della regolarità dell’Ordine, assicurando la stabilità del funzionamento della Gran Loggia. Rappresenta l’Autorità di Proposta, Giudiziaria e Legislativa.
Art.2 La sua guida è assicurata dal decano di età massonica, avente il ruolo di amministratore delle attrezzature di lavoro e di coordinatore del lavoro del tribunale. In sua assenza il coordinamento dei lavori spetta al Gran Maestro.
Art.3 Il Cancelliere, l’Archivista e il Segretario sono nominati prima di ogni lavoro dal Decano anziano o, in sua assenza, dal Gran Maestro
Il ruolo e la struttura del Consiglio
Art.4 Il Consiglio dei Saggi vigila sulla preservazione dell’identità della Gran Loggia, identità consolidata fin dalla fondazione dell’Ordine, sull’osservanza della Costituzione e dei Regolamenti Generali, dei Decreti e delle Decisioni del Gran Maestro nonché delle Nell’osservanza delle proprie Decisioni, assicura l’osservanza della struttura del Tempio, l’osservanza della pre e post iniziazione, degli aumenti salariali nonché il buon funzionamento delle Autorità della Gran Loggia. A tal fine il Consiglio esercita la funzione di mediazione tra il Gran Maestro e le Logge di Obbedienza della Gran Loggia, nonché tra i membri dell’Ordine e le Autorità della Gran Loggia.
Art.5 Il Consiglio è composto da 10 membri, massoni con anzianità ininterrotta nella massoneria di almeno 15 anni effettivi, aventi cultura esoterica e pratica spirituale commisurata all’anzianità , con elevato grado di moralità e conoscenza dei Misteri della Vita e della Morte , prudente nell’amministrazione al massone alle prime armi e nel bilanciare gli antipodi propri dei domini associativi.
Art.6 Se un membro del Consiglio dei Saggi viene eletto Gran Maestro, mantiene il suo posto nel Consiglio, ma solo come coordinatore dei lavori e con funzioni consultive, senza diritto di voto durante il mandato, salvo eccezioni che verranno disegnati nel presente regolamento.
Art.7 Qualora il numero dei membri venisse ridotto per cancellazioni, espulsioni dall’Ordine, cessazione in servizio, morte o qualunque altra modalità prevista dal presente Regolamento, il Consiglio potrà rimanere numericamente ridotto.